Tutti i veicoli che circolano su strade pubbliche, tranne quelli a trazione animale, per poter essere guidati richiedono il possesso di una patente. Per ottenere il permesso di guida è necessario avere raggiunto un’età minima, essere in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dalla legge e avere superato uno specifico esame di idoneità, articolato in una prova teorica e una pratica.
La patente, preventivamente stampata dalla motorizzazione civile, è consegnata al candidato al termine della prova pratica di guida (evidentemente se è superata). Se la prova non è superata viene distrutta.
Fisicamente, la patente è una “card” di policarbonato di dimensioni 54×86 mm, che dall’inizio del 2014 viene sostituita a ogni conferma di validità. In occasione del rinnovo, che, come vedremo più avanti, avviene con modalità telematica, la scadenza di validità è raccordata alla data del compleanno del titolare.
Al momento del conseguimento, alla patente sono assegnati 20 punti (virtuali). La dotazione iniziale può diminuire nel caso in cui si commettano sanzioni che prevedono perdita di punteggio oppure può aumentare (fino a un massimo di 30 punti) dopo ogni biennio di “buona condotta”.
LE CATEGORIE
Con la riforma entrata in vigore il 19 gennaio 2013, le categorie di patenti, le stesse in tutta l’Unione europea, sono diventate 15, raggruppabili in quattro gruppi principali (A, B, C, D). Premesso che per chi ha conseguito la patente (o il Cigc, Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, il cosiddetto “patentino”) prima di quella data non cambia nulla, vediamo nel dettaglio, categoria per categoria, i veicoli che ciascuna di esse consente di guidare.
AM
Ciclomotori a due ruote (categoria internazionale L1e) con velocità massima di costruzione fino a 45 km/h, motore di cilindrata fino a 50 cm³ se a combustione interna o con potenza nominale continua massima fino a 4 kW se elettrico;
Ciclomotori a tre ruote (categoria internazionale L2e) con velocità massima di costruzione fino a 45 km/h, motore di cilindrata fino a 50 cm³ se ad accensione comandata o con potenza massima netta fino a 4 kW se si tratta di altri motori a combustione interna oppure con potenza nominale continua massima fino a 4kW se elettrici;
Quadricicli leggeri (categoria internazionale L6e), aventi massa a vuoto fino a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, velocità massima di costruzione fino a 45 km/h, motore con cilindrata fino a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori a combustione interna o con potenza nominale continua massima fino a 4 kW per i motori elettrici.
A1
Motocicli senza carrozzetta (categoria internazionale L3e) o con carrozzetta (categoria internazionale L4e), di cilindrata fino a 125 cm³, potenza fino a 11 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/kg;
Tricicli (categoria internazionale L5e) di potenza fino a 15 kW;
Macchine agricole o complessi di macchine agricole che non superino limiti di sagoma e di massa stabiliti dall’art. 53, comma 4, del Codice della strada.
A2
Motocicli senza carrozzetta (categoria internazionale L3e) o con carrozzetta (categoria internazionale L4e), aventi potenza non superiore a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima consentita (cioè 70 kW). Attenzione, per poter essere guidato il motociclo deve rispettare tutti e tre i limiti.
A
Tutti i motocicli, senza carrozzetta (categoria internazionale L3e) o con carrozzetta (categoria internazionale L4e);
Tricicli (categoria internazionale L5e) di potenza superiore a 15 kW (occorre un’età minima di 21 anni).
B1
Quadricicli non leggeri (categoria internazionale L7e) con massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg per veicoli destinati al trasporto merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e potenza massima fino a 15 kW.
B
Autoveicoli di massa massima autorizzata fino a 3.500 kg destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente;
Autotreni costituiti di:
- motrice avente massa massima autorizzata fino a 3.500 kg;
- rimorchio di massa massima autorizzata fino a 750 kg,
Autotreni costituiti di:
- motrice avente massa massima autorizzata fino a 3.500 kg;
- rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 4.250 kg;
Attenzione: per la guida del complesso avente massa superiore a 3.500 kg, è richiesta la patente B con codice UE armonizzato “96” rilasciata a seguito del superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. Tale prova può essere contestuale al rilascio della categoria B oppure anche successiva al suo conseguimento;
- Macchine agricole e loro complessi, comprese quelle eccezionali;
- Macchine operatrici, escluse quelle eccezionali;
Solo in Italia, con la patente di categoria B si possono guidare:
- Veicoli della categoria A1 (motocicli di cilindrata fino a 125 cm³, potenza fino a 11 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/kg; tricicli di potenza fino a 15 kW);
- Tricicli di potenza superiore a 15 kW (occorre un’età minima di 21 anni).
BE
Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata fino a 3.500 kg (la massa massima autorizzata del complesso è fino a 7.000 kg. Oltre i suddetti limiti occorre la patente C1E).
È inoltre richiesta la patente di categoria BE per la guida dei trenini turistici con numero di passeggeri trasportabili uguale o inferiore a 8.
C1
Autoveicoli, diversi da quelli delle categorie D1 e D aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore a 7.500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente;
Autoveicoli di cui sopra trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata non superiore a 750 kg;
Macchine operatrici eccezionali;
È previsto il rilascio della patente di categoria C1 limitata alla guida di veicoli non soggetti alle disposizioni sull’obbligo di installazione e di utilizzazione del dispositivo di controllo (cronotachigrafo o tachigrafo digitale). In tal caso la patente avrà il codice armonizzato UE “97”.
C1E
Complessi di veicoli composti da una motrice di categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg purché la massa autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg;
Complessi di veicoli composti da una motrice di categoria B e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg purché la massa autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.
C (1)
Tutti gli autoveicoli diversi da quelli della categorie D1 e D aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente;
Autoveicoli diversi da quelli della categorie D1 e D aventi massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata fino a 750 kg.
CE (1)
Complessi di veicoli composti da una motrice di categoria C e da un rimorchio o semirimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg.
D1 (2)
Autoveicoli destinati al trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente e aventi lunghezza massima di 8 metri;
Autoveicoli destinati al trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente e aventi lunghezza massima di 8 metri trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata fino a 750 kg.
D1E (2)
Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D1 e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg.
D (2)
Tutti gli autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone oltre al conducente;
Autoveicoli destinati al trasporto di più di 8 persone oltre al conducente trainanti un rimorchio di massa massima autorizzata fino a 750 kg.
DE (2)
Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria D e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg.
È richiesta la patente di categoria DE anche per la guida:
dei trenini turistici aventi un numero di posti a sedere superiori a 8 oltre a quello del conducente
degli autosnodati (con troncone trainato avente massa complessiva superiore a 750 kg)
NOTE
1. le categorie C e CE, al compimento dei 65 anni, abilitano alla guida solo di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t;
2. le categorie D1, D1E, D, DE e categorie speciali D1, D, al compimento dei 60 anni, abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, anche speciale, ovvero D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B, anche speciale, o BE.
EQUIVALENZA TRA CATEGORIE
In alcuni casi la patente di una categoria abilita anche ad altre categorie. La categoria AM è ricompresa in tutte le altre. Nel dettaglio:
La patente di categoria | vale anche per la categoria |
A1 | AM |
A2 | AM e A1; |
A | AM, A1 e A2; |
B1 | AM |
B | AM e B1; |
BE | AM, B1, B |
C1 | AM, B1, B |
C1E | AM, B1, B, BE |
C | AM, B1, B, C1; |
CE | AM, B1, B, BE, C1E e per la categoria DE se il titolare è già in possesso della categoria D |
D1 | AM, B1, B |
D1E | AM, B1, B, BE |
D | AM, B, D1 |
DE | AM, B, BE, D1E; |
Attenzione: in alcuni casi per poter conseguire una particolare categoria di patente è necessario essere già in possesso di un permesso di altra categoria in base alla seguente tabella:
Patente da conseguire | Patente necessaria |
BE, C1, C, D1, D | B |
C1E | C1 |
CE | C |
D1E | D1 |
DE | D |
LE PATENTI PROFESSIONALI
Un brevissimo accenno, infine, alle patenti professionali. Si tratta di quattro tipologie di abilitazione:
– Carta di qualificazione del conducente (Cqc): è rilasciata dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile a conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE;
– Certificato di abilitazione professionale (Cap): è rilasciata dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile per la guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e in servizio di piazza con autovetture con conducente. Esistono due tipi di Cap:
KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di categoria A1, A2 o A,
KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di categoria B1 o B;
– Certificato di formazione professionale (CFP ADR): è rilasciato per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose;
– Certificato di idoneità per filoveicoli: si tratta di un’abilitazione specifica rilasciate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta dell’azienda da cui dipende il conducente, a seguito anche di accertamento dell’idoneità fisica e psicoattitudinale per la guida di veicolo vincolato ad impianto fisso.
LE PATENTI SPECIALI
I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D. Non è prevista la possibilità di ottenere l’estensione della patente speciale alla categoria E, ma è possibile guidare veicoli trainanti un rimorchio avente massa massima autorizzata di 750 kg.
I diversamente abili, titolari di patenti speciali di qualsiasi tipo, non possono condurre, ancorché ciò non risulti espressamente indicato sulla patente, i seguenti veicoli:
– autoambulanze
– veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose
– veicoli in servizio di linea
– veicoli adattati, prima che l’UMC abbia accertato che l’adattamento sia conforme alla minorazione
Per quanto riguarda le minorazioni, esse possono riguardare udito, arti, colonna vertebrale e conformazione o sviluppo somatico. La minorazione della vista, invece, non è più considerata invalidante se si raggiungono i requisiti visivi minimi
Nel caso in cui le minorazioni interessino gli arti, la colonna vertebrale e/o le caratteristiche dello sviluppo somatico, il rilascio della patente è subordinato alla condizione che sia possibile supplire alle minorazioni con adeguate protesi/ortesi e/o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre e/o mediante una particolare disposizione dei comandi. Qualora la compensazione non sia possibile, non potrà essere rilasciata alcuna patente di guida. Tuttavia, sono considerate non invalidanti ai fini della guida, e quindi suscettibili di rilascio della normale patente di guida, le minorazioni anatomiche e/o funzionali degli arti, della colonna vertebrale e/o delle caratteristiche somatiche che, considerate singolarmente e nel loro insieme e senza l’ausilio di protesi/ortesi, non siano di tale gravità da menomare la forza e la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti la guida dei veicoli ai quali la patente abilita.